Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: rdo mepa

RdO MEPA - PUBBLICITA'
QUESITO del 04/08/2021

Qualora per gestire una pratica di acquisto di importo pari a 70.000 euro +IVA, si opti per l'effettuazione di un'RdO MEPA invitando un numero limitato di OE in ragione che la stessa si configurerebbe in realtà più come una procedura negoziata piuttosto che una mera richiesta di preventivi, occorre che la SA proceda ugualmente alla pubblicazione dell'avviso di avvio di cui alla L. 120/20? Magg. Filippo STIVANI.

In ragione del parere in oggetto si chiede se sia quindi possibile effettuare una gara con procedura negoziata per il servizio di pulizie, tramite la pubblicazione di una RdO MEPA, con le seguenti caratteristiche: importo contrattuale annuale del servizio pari ad euro 53.500 + IVA con possibilità di rinnovo dello stesso, ad insindacabile discrezione della SA da esercitare entro fine anno, per il successivo triennio (4 in totale) per un importo a base di gara dell'RdO pari ad euro 214.000 + IVA ossia il limite massimo previsto per rientrare nella soglia comunitaria. Sarebbe possibile attuare tale procedura?

Richiesta chiarimenti in merito al parere n. 907 - corretta procedura di gara con rinnovo contrattuale.

A seguito di quanto espresso col parere in oggetto, si chiede se sia invece possibile effettuare una procedura negoziata tramite RdO MEPA, con le seguenti caratteristiche: servizio di pulizie per il biennio 2022/2023 con valore a base di gara pari ad euro 107.000 + IVA con eventuale opzione di rinnovo per il biennio successivo ad insindacabile discrezione della SA; valore massimo complessivo dell'appalto pari ad euro 214.000 + IVA ossia il limite massimo stabilito dalla soglia comunitaria. Sarebbe possibile attuare tale procedura?

Nell'impostare una gara sotto soglia comunitaria tramite RdO MEPA ai sensi della L.120/20 Semplificazioni e s.m.i. come sarebbe più corretto indicare la stessa nella documentazione amministrativa? Come procedura negoziata senza pubblicazione di bando oppure come procedura negoziata? Ad avviso di questa Stazione Appaltante, pur avvalendosi della legge in parola e non pubblicando quest'ultima materialmente alcun bando specifico, la gara sarebbe da inquadrare come procedura negoziata poiché il MEPA, prevede l'iscrizione a bandi di qualificazione suddivisi in specifiche sotto-categorie alle quali, gli OE, devono obbligatoriamente aderire per poter essere invitati (Es. Bando beni veicoli per la mobilità suddiviso in veicoli speciali, imbarcazioni, biciclette, veicoli ad alimentazione ordinaria etc.). È corretto il ragionamento?

CASO 1 - Qualora una gara relativa a lavori, d'importo compreso nella fascia tra gli € 150.000 + IVA ed € 1 milione + IVA, effettuata con procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) della L.120/2020 e s.m.i. tramite RdO MEPA, vada deserta nonostante si siano contattati n. 10 operatori economici (OE) ossia un numero pari al doppio del minimo previsto dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, come sarebbe meglio operare? Occorre obbligatoriamente svolgere un secondo esperimento di gara con la stessa modalità oppure sarebbe possibile procedere all'acquisizione di uno o più preventivi, a seguito della quale negoziare un più celere affidamento diretto tramite Trattativa Diretta (TD) MEPA?
CASO 2 - Qualora la Stazione Appaltante decida di effettuare un secondo esperimento di gara procedendo ad invitare, alla nuova RdO MEPA, un elevato numero di OE pari ad esempio a 55 ma conseguendo il medesimo risultato negativo, come sarebbe meglio operare? In caso di secondo esperimento di gara andato deserto sussisterebbe la possibilità, nonostante la fascia d'importo elevata superiore alla soglia degli € 139.000 + IVA, di procedere con l'acquisizione di uno o più preventivi a seguito della quale negoziare un più snello affidamento diretto tramite TD MEPA? La soluzione che verrà prospettata da Codesto Servizio, trova applicazione anche ad analoghe casistiche relative alla fornitura di beni e/o servizi oppure, per tali fattispecie, operano ragionamenti diversi? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

La pratica di cui al parere n. 980 prosegue con la pubblicazione di un'RdO MEPA APERTA, anch'essa impostata su un unico lotto che, comunque, va deserta: sarebbe ora possibile effettuare una procedura negoziata senza bando con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera. a) del D.Lgs. 50/16? In caso di risposta negativa, prima di procedere col rivedere tutte le prestazioni richieste e relativa stima della documentazione tecnica, l'SA valuterebbe la possibilità di tentare un'ultima procedura: individuare tre distinti lotti, rispettivamente riferiti alle prestazioni omogenee OG1, OS3 e OS30 e lanciare un'RdO MEPA multibando conforme ai pareri n. 758, 816, 819 e 820 con restrizione degli inviti nei comuni e/o province limitrofe al cantiere, sempre comunque in aderenza al principio di cui al parere n. 790. Qualora al termine di tale procedura negoziata, espletata ai sensi della L. 108/21, venga aggiudicato il solo lotto d'importo più rilevante e la sommatoria dei due deserti sia al di sotto della soglia di € 150.000 + IVA, sarebbe possibile procedere con l'assegnare entrambi tramite uno o eventualmente due distinti affidamenti diretti (entrambi i lotti ad un unico OE oppure due lotti a due distinti OE), formalizzati tramite TD MEPA, previa acquisizione e valutazione di uno o più preventivi? Sarebbe possibile chiedere un preventivo anche all'aggiudicatario dell'unico lotto dell'RdO affidato, seppur non offerente per gli altri? L'essersi aggiudicato il lotto più consistente, potrebbe infatti aver cambiato la sua strategia di mercato rispetto ai due non assegnati, in ragione di possibili economie di scala connesse alla manodopera già presente in cantiere, supportata anche dall'ausilio di un eventuale avvalimento. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Secondo alcune correnti di pensiero, per svolgere procedure entro i limiti d'importo previsti dalla L. 108/21 Semplificazioni bis per l'affidamento diretto, sarebbe possibile utilizzare l'RdO MEPA per effettuare una ricerca di preventivi. Nello specifico, in tal caso, gli atti amministrativi della pratica d'acquisto conterrebbero, nell’oggetto, la dicitura "affidamento diretto previa indizione di un’RdO sul MEPA” oppure “affidamento diretto previa acquisizione informale di offerte tramite RdO MEPA". Ad avviso di questa Stazione Appaltante tale prassi non è corretta poiché rischia di confondere, tra loro, le seguenti due distinte procedure diversamente normate: 1 - l'affidamento diretto mediato con cui vengono reperiti, quale best practice, due o più preventivi (Es.: tramite email o PEC ma non con RdO MEPA) col migliore dei quali si perfeziona l'acquisto tramite una Trattativa Diretta MEPA, finalizzata a spuntare un ulteriore miglioramento del prezzo; 2 - l'RdO MEPA che è invece una procedura negoziata a tutti gli effetti, molto più formale nonché subordinata a precipue regole (Es.: l’obbligo di dover a priori formalizzare il criterio di aggiudicazione, l'eventuale controllo dell'anomalia dell'offerta, l’avviso di avvio e termine di procedura sopra gli € 40.000 + IVA ai sensi dell’art. 1 delle L. 120/20 e smi etc.). L’impossibilità d’utilizzo dell’RdO MEPA per la mera acquisizione di preventivi, finalizzati al successivo affidamento diretto, parrebbe condivisa dalla recente sentenza del TAR Sicilia di Palermo – Sez. III, n. 1892 dell’11/06/2021 con la quale, il giudice amministrativo, è intervenuto su un contenzioso vertente proprio tale argomento. In sintesi: è corretto oppure no utilizzare l’RdO MEPA quale semplice richiesta di preventivi finalizzati ad un successivo affidamento diretto, perfezionato tramite stipula della medesima RdO, negli acquisti al di sotto degli importi previsti dall’art. 1, lett. a) dalla L. 120/20 e smi?

A chiarimento di quanto indicato nel parere in oggetto si chiede quanto segue: 1 - effettuata una semplice richiesta di preventivi tramite RdO MEPA entro gli importi previsti per l'affidamento diretto e non inquadrando tale procedura come negoziata sia nella documentazione amministrativa dell'RdO che nella determina a contrarre di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16 la Stazione Appaltante, ottenuti un determinato numero di preventivi sulla piattaforma, NON deve procedere alla stipula dell'RdO MEPA col migliore di essi? 2 - dovrà chiudere la procedura di RdO MEPA senza aggiudicazione definitiva attivando un'ulteriore procedura di Trattativa Diretta MEPA con la ditta offerente il miglior preventivo nell'ambito della predetta RdO? 3 - oppure è invece possibile stipulare direttamente l'RdO MEPA col miglior preventivo ricevuto, ritenendo tale operazione di stipula quale la finalizzazione di una trattativa diretta (seppur avviata con RdO MEPA come semplice richiesta di preventivi)? Ten. Col. Filippo STIVANI.

MALFUNZIONAMENTO PIATTAFORMA MEPA
QUESITO del 18/07/2022

Da quando c'è stato il passaggio al nuovo ambiente, la piattaforma non funziona più correttamente.
La nostra amministrazione sta avendo non pochi problemi a concludere le procedure sul nuovo ambiente, soprattutto le trattative dirette.
Gli operatori economici caricano le loro offerte ma noi non visualizziamo gli importi. E' un problema di cui CONSIP è a conoscenza ma che al momento non riesce a risolvere.
Sono già due trattative che abbiamo dovuto rifiutare in quanto non visualizzavamo le offerte.
E' possibile motivare di andare sul mercato libero in quanto la piattaforma MEPA, al momento unico strumento a disposizione della nostra amministrazione, non funziona? Mi riferisco soprattutto a quegli affidamenti di importo pari o superiori a 5.000,00 euro.

Nella casistica riportata nel parere n. 1426 ossia appalto misto effettuato in un'unica RdO MEPA suddivisa in lotti totalmente eterogenei (Es.: il primo riferito a lavori, il secondo a beni e l'ultimo a servizi), nella quale non vi sono elementi che fanno emergere l'unitarietà della gara che diventa quindi riconducibile a tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con l'aggiudicazione, qual'è il valore stimato dell'appalto per l’individuazione del limite di soglia comunitaria? Se ne dedurrebbe che, in questo particolare caso, ogni singolo lotto debba essere preso in considerazione col proprio, è corretto? Se quanto precede è vero è possibile affermare che, il predetto caso, si manifesta quale eccezione alla regola generale per la quale, nelle gare effettuate tramite un’unica RdO MEPA con elementi che che fanno emergere l'unitarietà della stessa, ma suddivise in lotti omogenei riferiti alla medesima categoria merceologica (Es.: unica RdO di lavori per la ristrutturazione di una palazzina, suddivisa in tre lotti prestazionali di cui il primo riferito alla categoria OG1, il secondo ad OS 3 e l'ultimo a OS 30), il valore stimato dell’appalto da considerare per il superamento della soglia comunitaria è definito dalla somma dei tre lotti? Per concludere si ritiene che la procedura indicata nella prima parte del quesito, ancora oggetto di dibattito da parte di dottrina e giurisprudenza sia decisamente caotica, poco funzionale nonché caratterizzata da un’elevata possibilità di generare errori procedurali che farebbero soccombere la Stazione Appaltante in caso di ricorso. Non se ne comprende pertanto l’utilità anche in ragione del fatto che, essendo esigenze totalmente eterogenee riferite a differenti categorie merceologiche (lavori, servizi e forniture), potrebbero essere gestite con tre distinte pratiche più lineari senza il rischio di incorrere nel frazionamento artificioso: è corretto il ragionamento? Ten. Col. Filippo STIVANI.